IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 7 della legge  regionale  29  dicembre  1988  n.  77  e'
sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 7
                      Commissioni giudicatrici
 
   1.  Le  commissioni  giudicatrici  per  l'accesso alla dirigenza e
all'ottava qualifica funzionale sono istituite con decreto presidente
della Giunta regionale regionale e sono composte  da  cinque  esperti
individuati   in  relazione  alla  materia  oggetto  della  prova  di
selezione. Dei cinque esperti, due sono scelti mediante sorteggio tra
due terne di professori di ruolo in materie  attinenti  al  posto  da
ricoprire  segnalati  dal rettore dell'universita' di Genova, qualora
tali materie siano oggetto di corso, o di altra universita'  in  caso
di  didattiche  non  comprese  nei  corsi  di laurea dell'universita'
genovese; uno e'  scelto  mediante  sorteggio  tra  dieci  nominativi
segnalati  con criterio di rotazione dagli ordini professionali della
regione tra gli iscritti agli albi delle quattro provincie in  disci-
pline  attinenti  al  posto  da  ricoprire;  due sono scelti mediante
sorteggio secondo le norme  di  cui  al  comma  4  tra  il  personale
dell'amministrazione  regionale  e di altre pubbliche amministrazioni
in servizio o in quiescenza con qualifica non inferiore a quella  del
posto  da  ricoprire  o  equiparata  ed  in  possesso  del prescritto
corrispondente titolo di studio.
   2.  Le  commissioni  giudicatrici  per  l'accesso  alle  rimanenti
qualifiche funzionali sono istituite con decreto del presidente della
giunta  regionale  e  sono  composte da cinque esperti individuati in
relazione alla materia oggetto della prova di selezione.  Dei  cinque
esperti   due   sono  scelti  mediante  sorteggio  tra  il  personale
dell'amministrazione regionale; tre sono  scelti  mediante  sorteggio
tra  il personale di altre pubbliche amministrazioni secondo le norme
di cui al comma 4. In entrambi i casi gli esperti sono scelti  tra  i
dipendenti in servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a
quella  del  posto  da  ricoprire  o  equiparata  ed  in possesso del
prescritto corrispondente titolo di studio.
   3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5,  della  legge
regionale  9  novembre  1987,  n. 32, le commissioni giudicatrici dei
corsi-concorsi sono integrate da un docente del  corso  nominato  dal
presidente della Giunta regionale sentiti i docenti del corso stesso.
   4.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono istituiti,  presso  il  Servizio  Gestione  del  personale
regionale, d'ufficio, ovvero a domanda, tre albi di soggetti aventi i
requisiti  richiesti  per  ciascuna delle seguenti aree di attivita':
giuridico-amministrativa  ed  economico-finanziaria;  territorio   ed
ambiente;   sanita'   e  servizi  sociali;  informazione,  cultura  e
istruzione.
   Tali albi contengono rispettivamente:
     a) un elenco di  almeno  trenta  nomi  di  persone  appartenenti
all'amministrazione  regionale  e ad altre pubbliche amministrazioni,
aventi i requisiti di cui al comma 1;
     b) un elenco di almeno trenta nomi  di  persone  appartenenti  a
pubbliche  amministrazioni  diverse  da  quella  regionale,  aventi i
requisiti di cui al comma 2;
     c) un elenco di  almeno  trenta  nomi  di  persone  appartenenti
all'amministrazione regionale, aventi i requisiti di cui al comma 2.
   E'  ammessa  l'iscrizione  a  piu'  di un elenco ove sussistano le
necessarie competenze.
   Per la costituzione degli albi il Servizio Gestione del  personale
regionale  provvede  ad  emanare  un avviso pubblico, cui verra' data
rilevanza su tutta la stampa  cittadina  indicando  le  modalita'  di
iscrizione e le finalita' della stessa.
   Un  ampio  commissario  eletto dal consiglio regionale al di fuori
dei propri compopnenti con la maggioranza di tre quinti  sovraintende
alla formazione e alla tenuta degli albi.
   5. Con il decreto istitutivo, il presidente della Giunta regionale
nomina   inoltre   il   presidente   della  commissione  giudicatrice
designando:
     a) il professore universitario con  la  maggiore  anzianita'  di
servizio  nei  concorsi  per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e
all'ottava qualifica funzionale;
     b) il commissario con la piu' elevata qualifica funzionale e  la
maggior anzianita' di servizio, nei concorsi per l'accesso alle altre
qualifiche funzionaali.
   6.  Il decreto costitutivo della commissione nomina il segretario,
le cui funzioni sono svolte da un dipendente di qualifica  funzionale
non  inferiore  alla settima e con profilo professionale appartenente
alle  aree  di  attivita'  giuridico  amministrativa   o   economico-
finanziaria.
   7.  Qualora, per qualsiasi causa, il componente di una commissione
giudicatrice cessi dall'incarico affidatogli, esso  viene  sostituito
con  un  altro  componente  nominato  in  base  alle stesse procedure
seguite per la nomina di quello cessato.
   8.  Non  possono  far  parte  della commissione giudicatrice e, se
nominati,  devono  dimettersi,  i  parenti  in   linea   diretta,   i
collaterali  entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
di candidati ammessi alle prove di selezione.
   9.  I  componenti  della  commissione  giudicatrice   non   devono
ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali.
   10.  Ogni  quattro  anni si procede all'integrazione degli albi di
cui al comma 4 con la procedura sopra indicata ed alla  cancellazione
dei  nominativi  non  piu'  in  possesso dei requisiti previsti dalla
legge".