IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici per l'accesso alla dirigenza e all'ottava qualifica funzionale sono istituite con decreto presidente della Giunta regionale regionale e sono composte da cinque esperti individuati in relazione alla materia oggetto della prova di selezione. Dei cinque esperti, due sono scelti mediante sorteggio tra due terne di professori di ruolo in materie attinenti al posto da ricoprire segnalati dal rettore dell'universita' di Genova, qualora tali materie siano oggetto di corso, o di altra universita' in caso di didattiche non comprese nei corsi di laurea dell'universita' genovese; uno e' scelto mediante sorteggio tra dieci nominativi segnalati con criterio di rotazione dagli ordini professionali della regione tra gli iscritti agli albi delle quattro provincie in disci- pline attinenti al posto da ricoprire; due sono scelti mediante sorteggio secondo le norme di cui al comma 4 tra il personale dell'amministrazione regionale e di altre pubbliche amministrazioni in servizio o in quiescenza con qualifica non inferiore a quella del posto da ricoprire o equiparata ed in possesso del prescritto corrispondente titolo di studio. 2. Le commissioni giudicatrici per l'accesso alle rimanenti qualifiche funzionali sono istituite con decreto del presidente della giunta regionale e sono composte da cinque esperti individuati in relazione alla materia oggetto della prova di selezione. Dei cinque esperti due sono scelti mediante sorteggio tra il personale dell'amministrazione regionale; tre sono scelti mediante sorteggio tra il personale di altre pubbliche amministrazioni secondo le norme di cui al comma 4. In entrambi i casi gli esperti sono scelti tra i dipendenti in servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a quella del posto da ricoprire o equiparata ed in possesso del prescritto corrispondente titolo di studio. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, le commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso nominato dal presidente della Giunta regionale sentiti i docenti del corso stesso. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, presso il Servizio Gestione del personale regionale, d'ufficio, ovvero a domanda, tre albi di soggetti aventi i requisiti richiesti per ciascuna delle seguenti aree di attivita': giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria; territorio ed ambiente; sanita' e servizi sociali; informazione, cultura e istruzione. Tali albi contengono rispettivamente: a) un elenco di almeno trenta nomi di persone appartenenti all'amministrazione regionale e ad altre pubbliche amministrazioni, aventi i requisiti di cui al comma 1; b) un elenco di almeno trenta nomi di persone appartenenti a pubbliche amministrazioni diverse da quella regionale, aventi i requisiti di cui al comma 2; c) un elenco di almeno trenta nomi di persone appartenenti all'amministrazione regionale, aventi i requisiti di cui al comma 2. E' ammessa l'iscrizione a piu' di un elenco ove sussistano le necessarie competenze. Per la costituzione degli albi il Servizio Gestione del personale regionale provvede ad emanare un avviso pubblico, cui verra' data rilevanza su tutta la stampa cittadina indicando le modalita' di iscrizione e le finalita' della stessa. Un ampio commissario eletto dal consiglio regionale al di fuori dei propri compopnenti con la maggioranza di tre quinti sovraintende alla formazione e alla tenuta degli albi. 5. Con il decreto istitutivo, il presidente della Giunta regionale nomina inoltre il presidente della commissione giudicatrice designando: a) il professore universitario con la maggiore anzianita' di servizio nei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e all'ottava qualifica funzionale; b) il commissario con la piu' elevata qualifica funzionale e la maggior anzianita' di servizio, nei concorsi per l'accesso alle altre qualifiche funzionaali. 6. Il decreto costitutivo della commissione nomina il segretario, le cui funzioni sono svolte da un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima e con profilo professionale appartenente alle aree di attivita' giuridico amministrativa o economico- finanziaria. 7. Qualora, per qualsiasi causa, il componente di una commissione giudicatrice cessi dall'incarico affidatogli, esso viene sostituito con un altro componente nominato in base alle stesse procedure seguite per la nomina di quello cessato. 8. Non possono far parte della commissione giudicatrice e, se nominati, devono dimettersi, i parenti in linea diretta, i collaterali entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado di candidati ammessi alle prove di selezione. 9. I componenti della commissione giudicatrice non devono ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali. 10. Ogni quattro anni si procede all'integrazione degli albi di cui al comma 4 con la procedura sopra indicata ed alla cancellazione dei nominativi non piu' in possesso dei requisiti previsti dalla legge".